Norme di deontologia professionale dei Periti Industriali e dei Periti Iindustriali laureati
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Il Codice di deontologia professionale è l’insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni Perito Industriale deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell’esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto positivo.I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista sono preordinati adisciplinare i rapporti con i Colleghi, con i Committenti, con le Pubbliche Autorità, con il Collegiodi appartenenza, con i Terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienzaprofessionale che informi di sé l’attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione inrapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.Ogni Perito Industriale deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e devecollaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanticon i principi contenuti nel presente codice deontologico.L’obbligatorietà della iscrizione all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, perl’esercizio della professione, rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia,perché garantisce il controllo dall’interno che precede ed integra quello statale.Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionalenel quale diritti e doveri si impongono alla coscienza di ciascun diritto.Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni Perito Industriale iscritto all’Albo Professionale.
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
dei periti industriali
e dei periti industriali laureati
Il testo del codice deontologico dei periti industriali e perito industriale laureato è stato approvato
con delibera del Consiglio Nazionale del 25 gennaio 2013
che ogni perito industriale e perito industriale laureato che ogni società tra professionisti iscritta
all’albo e che ogni tirocinante devono osservare ed ai quali devono ispirarsi nell’esercizio della
professione e che integrano le norme codificate dal diritto vigente.
illecito disciplinare.
società tra professionisti, sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i committenti,
con le pubbliche autorità, con il collegio dell’ordine di appartenenza, con i terzi, al fine di giungere
alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l’attività professionale
svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.
ovvero tirocinante, deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e deve
collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti
con i principi contenuti nelle presenti norme di deontologia.
l’esercizio della professione, rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia,
perché garantisce il controllo dall’interno che precede ed integra quello statale.
nel quale diritti e doveri si impongano alla coscienza di ciascun iscritto.
laureato e società tra professionisti, iscritti all’albo professionale, nonché al tirocinante, iscritto nel
registro dei praticanti.
PRINCIPI FONDAMENTALI
funzione sociale di pubblica utilità.
codice deontologico.
tenuto al rispetto delle presenti norme e di quelle applicabili nel paese ospitante.
deontologico, costituisce illecito disciplinare.
in forma societaria, e coloro che svolgono il tirocinio, debbono rispettare le presenti norme
deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono.
coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali
ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una
posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.
alcun tipo.
intellettuale e tecnico.
di appartenenza ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti norme di deontologia
professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.
qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di nazionalità, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni perito
industriale e perito industriale laureato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento
della propria competenza professionale, secondo i regolamenti fissati dall’ordine. La violazione di
tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
Art. 8
professionale per scopi contrari alle presenti Norme, neppure al di fuori dell'esercizio della
professione.
e dei periti industriali laureati Pagina 3
DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO
legittimamente dettate dal consiglio del collegio dell’ordine e dal consiglio nazionale nell'esercizio
delle rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione
dell'intera categoria.
collaborazione. A tal fine, è preciso dovere dell’iscritto contribuire con la tassa stabilita
annualmente dal collegio al funzionamento del medesimo. La morosità, derivante dal mancato
versamento, costituisce illecito disciplinare, determinandone la sospensione a tempo indeterminato.
dei propri colleghi o di società tra professionisti iscritte all’ordine dei periti industriali e dei periti
industriali laureati, contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire
spiegazioni e documenti.
rinnovo del consiglio del collegio dell’ordine di appartenenza, salvo giustificato motivo.
professionale, salvo le incompatibilità previste dalle Leggi vigenti, deve osservare in special modo
quanto stabilito nel successivo articolo 27.
non ha vincolo di mandato, rappresentando tutte le aree di attività appartenenti alla professione.
Deve svolgere il proprio compito con disponibilità, obiettività ed imparzialità.
variazioni dei dati necessari alla reperibilità, all’iscrizione ed all’aggiornamento dell’albo.
DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI
valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il
prestigio dell'intera categoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono
caratterizzare l'attività del perito industriale e perito industriale laureato nei confronti di
professionisti appartenenti ad altre categorie professionali e nei confronti delle società tra
professionisti. Gli stessi principi di questo capo si applicano anche alle società tra professionisti,
iscritte all’albo professionale.
screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.
affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato
definitivamente e regolarmente esonerato.
affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per la prosecuzione dell’opera.
cliente e al collega originariamente incaricato le prestazioni, che risultino già svolte.
consiglio dell’ordine di appartenenza a sostituirlo per effettuare la liquidazione dello studio e/o la
sua temporanea gestione è tenuto ad accettare l’incarico, salvo conflitto di interessi o altro
giustificato impedimento.
Il perito industriale e perito industriale laureato sostituto, deve agire con particolare diligenza,
avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
Art. 19
la sua sostituzione si applica il primo comma dell’articolo precedente.
Il perito industriale e perito industriale laureato sostituto deve agire con particolare diligenza e
gestire l’attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.
Art. 20
definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da
ciascuno.
ai propri collaboratori e dipendenti. Egli è responsabile del comportamento dei propri collaboratori
e dipendenti nello svolgimento della prestazione professionale.
finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della gestione organizzativa della
professione.
disinteressato l’insegnamento professionale al fine dell’adempimento della pratica professionale,
avendo cura anche a trasferire le regole deontologiche.
modalità di espletamento della pratica.
6 mesi di tirocinio.
tenuto ad adoperarsi al fine di conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione
organizzativa della professione ed è tenuto ad assimilare comportamenti coerenti con le norme di
deontologia.
dello studio ove svolge il tirocinio.
attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi
interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.
il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve
anzi denunciare l'abuso al consiglio dell’ordine di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni
pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
competono, ai sensi delle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio delle professioni.
regolamentata, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello
studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
eticamente censurabili, da parte di un collega, anche in società di cui sia socio, dovrà informare di
ciò il consiglio dell’ordine di appartenenza.
Art. 26
procedere per vie legali nei confronti di un collega, o di società professionali iscritte all’albo, per
motivi attinenti all'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il
consiglio dell’ordine per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la
mediazione del presidente del consiglio dell’ordine di appartenenza.
dell’incarico professionale. Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noto al
cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare
i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In
ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI
anche come socio di società tra professionisti, deve essere caratterizzato in ogni momento del suo
svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza
reciproca.
dall'incarico.
essere tenuto in conto prioritario la tutela della vita, la salvaguardia della salute fisica delle persone,
la tutela dell’ambiente, la conservazione dei beni culturali, artistici e storici proponendosi la
valorizzazione delle risorse naturali e il contenimento dei fabbisogni energetici.
l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del
committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti
con le presenti norme, le leggi vigenti o compiere attività che possano compromettere il prestigio
del professionista e/o dell'intera categoria.
derivanti al cliente dall'esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di
documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il perito industriale e perito industriale laureato deve
rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
tra professionisti di cui sia socio. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a
conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente
autorizzato dal committente o per quanto è stabilito dall’articolo 622 c.p. 1
dell'obbligo del segreto professionale e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in
essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.
Articolo 622 c.p. -Rivelazione di segreto professionale: Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della
propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal
fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 33
avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi competenti nello
specifico campo inerente all'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non
poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente. In tali casi, il perito
industriale e perito industriale laureato potrà svolgere l’incarico anche in collaborazione con
colleghi specialisti, informandone il cliente.
sostituire da persona competente nell'ambito della propria organizzazione, previa verifica del
gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della
natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.
forme delle società previste dalla vigente normativa o di associazione professionale, le quali hanno
la possibilità di fornire all’utenza anche servizi professionali di tipo interdisciplinare. L’oggetto
sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo.
deve essere resa da uno o più soci professionisti, ciascuno per le rispettive competenze, previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilità.
prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del
committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta
causa.
indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest'ultimo la
natura, il motivo, l'entità del compenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla riscossione per
iscritto.
vantaggio economico su materiali o procedimenti costruttivi proposti all’interno della sua
prestazione professionale.
sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie
ingannevoli o di procacciatori d’affari per il medesimo fine, salvo quanto stabilito agli artt. 24 e 27.
controversie giudiziali o stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già
pronunciato o abbia egli stesso, un suo parente entro il terzo grado o un suo cliente, qualche
interesse nella controversia.
massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le
spese sostenute di cui si chiede il rimborso. Dovrà riportare il riferimento delle prestazioni e del
compenso pattuiti al momento del conferimento dell’incarico, di cui all’art. 27.
stesso ricevuti o relativi all’incarico, quando quest’ultimo ne faccia richiesta.
rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed
Autorità Pubbliche.
posizione previdenziale alla Cassa di Previdenza costituiscono illecito disciplinare.
dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per
interposta persona.
pubblica amministrazione, non può accettare incarichi che lo pongano in condizioni di conflitto con
gli interessi perseguiti dall'amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli
ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono dall'appartenenza alla pubblica
amministrazione.
parziale deve rispettare la disciplina contrattuale del rapporto subordinato in essere. Deve astenersi
dall’avvalersi della propria posizione per trarre vantaggi per sé o per altri professionisti. Il perito
industriale e perito industriale laureato è tenuto a comunicare al consiglio dell’ordine le
caratteristiche del proprio rapporto di lavoro all’interno della pubblica amministrazione.
delle istituzioni, per lo svolgimento degli incarichi professionali, salvo che queste non siano
espressamente autorizzate dall’istituzione interessata.
instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente
senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente
dagli elementi di cui dispone.
tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico.
Pertanto, deve assumere un comportamento tale da non comportare utilità di qualsiasi natura per sé
Art. 48
commissioni in rappresentanza del medesimo, deve agire in modo da tutelarne gli interessi e il
decoro. Deve, inoltre, segnalare al proprio consiglio dell’ordine di appartenenza le violazioni delle
presenti norme poste in essere da colleghi membri della medesima commissione.
consultive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non
poter garantire la sua assidua partecipazione.
le modalità seguite dalla commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti
alle leggi e alle norme del bando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di
qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze
provenienti dall'esterno o anche dall'interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri
membri della commissione.
consiglio dell’ordine di appartenenza, nonché l'autorità giudiziaria, ove si tratti di reati.
commissione giudicatrice deve rifiutare l'incarico, qualora sussistano situazioni che possano
compromettere l'imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente
un soggetto, con il quale egli abbia rapporti di parentela entro il terzo grado o di collaborazione
professionale continuativa.
se gli enti interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la terna dei nominativi al consiglio
dell’ordine.
dare il proprio assenso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio dell’ordine di
appartenenza.
Art. 53
del quale egli sia costretto a contravvenire a leggi, norme e regolamenti.
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Art. 54
Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme legislative e
regolamentari emanate per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale
laureato. Gli iscritti all'albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di
provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque
atto lesivo dell'etica professionale.
previo procedimento istruttorio così come previsto dalle leggi e regolamenti vigenti .
dell’ordine di appartenenza.
informatori del presente codice attraverso un'attività di divulgazione.
industriali e dei periti industriali laureati e recepito dal consiglio dell’ordine territoriale.
(1) V. artt. 622 C.P. e 351 C.P. (2) V. art. 359 C.P. (3) V. art. 2232 C.C. |
(4) V. art. 2598 C.C. (5) V. artt. 338 e 223 C.PP. |
Codice civile - Art. 2229: |
Esercizio delle professioni intellettuali. La legge determina le professioni intellettuali per l'eserciziodelle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi oelenchi. |
Codice civile - Art. 2231: |
Mancanza d'iscrizione. Quando l'esercizio di una attività professionale ècondizionato alla iscrizione in un albo, la prestazioneeseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per ilpagamento delle retribuzioni. |
Codice penale - Art. 348: |
Abusivo esercizio di una professione. Chiunque abusivamente esercita una professione, per laquale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, èpunito con la reclusione fino a mesi sei o con la multa dalire quarantamila a duecentomila. |